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ART. 1, COMMI 174 – 178 - REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI MEDIANTE “RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE”

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si prevede che le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (v. sopra), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere sanate con il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili, quindi in misura più ridotta rispetto a quelle previste per il ravvedimento ordinario, oltre al pagamento dell’all’imposta e degli interessi dovuti nella misura del 2 per cento annuo. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata al 31 marzo 2023. Le rate successive vanno versate entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Trattasi di una sorta di ravvedimento operoso c. d. “speciale” che consente di regolarizzare le diverse tipologie di violazioni, anche relative a maggior redditi non dichiarati, sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/73.

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